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#Come modificare le tabelle dei millesimi condominiali
Le tabelle dei millesimi sono importanti in quanto servono a indicare la quota di partecipazione di ciascun condomino ogni volta che l’assemblea deve prendere una decisione riguardante le parti comuni o qualora sia necessario ripartire una spesa.
Ogni condomino è titolare di una quota di comproprietà che equivale al valore proporzionale della propria unità immobiliare espresso in millesimi e rapportato al valore complessivo dell’edificio, vale a dire mille.
Ai fini del calcolo dei millesimi, un appartamento in pessimo stato di manutenzione ha lo stesso peso di un alloggio in buono stato.
La tabella redatta dal costruttore è detta “contrattuale”, mentre se approvata in un secondo momento è definita “assembleare”, in quanto votata in assemblea.
Il calcolo parte dalla misura della superficie dell’immobile moltiplicata per un coefficiente di riduzione, il cui valore massimo sarà pari a 1. L’obiettivo è quello di ottenere una superficie virtuale che tenga conto della destinazione d’uso delle stanze, dell’altezza del piano cui si trova l’immobile, del suo orientamento, della luminosità, della vista e dell’eventuale presenza di superfici accessorie quali balconi e terrazze.
Secondo quanto previsto dall’articolo 69 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce, “i valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale (...) possono essere rettificati o modificati all’unanimità”.
Le modifiche possono avvenire con la maggioranza degli intervenuti, pari al 50% del valore dell’edificio, come stabilito dall’articolo 1136 del Codice civile, solo in caso di errore o per mutate condizioni di una parte dell’edificio (sopraelevazione, incremento di superfici o diminuzione delle unità immobiliari).
Nel caso in cui la revisione della tabella non sia dovuta a una delle due circostanze previste dal Codice civile, la modifica viene approvata solo con l’unanimità dei voti dei condòmini proprietari.
La Cassazione (16644/2007) ha poi stabilito che il valore di ogni piano o porzione di esso va determinato considerando anche le pertinenze, compresi i giardini di proprietà esclusiva dei singoli condòmini poiché “...consentono un migliore godimento dei singoli appartamenti al cui servizio e ornamento sono destinati in modo durevole, determinando un accrescimento del valore patrimoniale dell’immobile”. 
 

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